Circa l’ammissibilità o meno negli elenchi dei fruitori del beneficio del “cinque per mille” delle Associazioni sportive dilettantistiche disciplinate, dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall’articolo. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 si osserva quanto segue. Tali associazioni, in presenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive individuate nelle citate leggi ed in considerazione delle finalità non lucrative che devono obbligatoriamente essere previste nello statuto, possono godere di agevolazioni varie, comprese quelle di natura fiscale. Per poter usufruire di tali agevolazioni le associazioni in argomento devono risultare iscritte nell’apposito registro tenuto, in forma telematica, dal CONI. La istituzione di tale registro è stata originariamente prevista dall’articolo 90, comma 20, della legge n. 289 citata; successivamente, la disposizione in argomento è stata soppressa dall’articolo 4, comma 6 quater, del decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004, convertito dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004. Di seguito, l’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004, ha previsto, al comma 1, la conferma del CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni in argomento, le quali per poter operare devono “essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi” rilasciato dal medesimo Comitato. Per dare attuazione a tali disposizioni, il Comitato in parola, con delibera n. 1288 dell’11 novembre 2004, ha istituito il “Registro (telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche”. Occorre, pertanto, valutare se l’iscrizione in tale registro (telematico) possa assumere di per sé forma di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille. In proposito, si osserva che la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l’unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell’atto costitutivo). Di conseguenza, in mancanza di tale forma di riconoscimento, non può essere attribuito valore giuridico equipollente alla iscrizione dei suddetti organismi sportivi nel solo registro telematico tenuto dal CONI, in quanto tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso terzi. Addivenendo ad una diversa soluzione, si dovrebbe estendere l’accesso al beneficio in argomento anche ad altri istituti ed enti (asili, palestre, scuole materne, etc.), operanti nei settori indicati nel menzionato comma 1, lettera a, articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997, che potrebbero essere iscritti in albi o registri tenuti da pubbliche istituzioni, ma che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica. Maggiori informazioni possono essere richieste in segreteria o reperite sul sito del CSI Nazionale |
|